Perizia Psichiatrica e Psichiatria Forense

Dr. F. Giubbolini psicoterapeuta a Siena • 18 ottobre 2018

Aspetti legali nella pratica psichiatrica

II termine psichiatria forense indica convenzionalmente l'at­tività di professionisti che valutano casi o testimoniano in tribunale su argomenti legali come la determinazione di competenza legale, la responsabilità penale, le cause per colpa professionale, la valutazione del danno biologico . II termine forense (dal latino forum) significa " attinente ai tribunali o alla discussione pubblica "; pertanto la psichia­tria forense si occupa dei disturbi mentali per quanto attie­ne ai principi legali.

Gli psichiatri forensi hanno il compito di valutare una per­sona per raccogliere informazioni per la parte per cui stan­no lavorando.

Il modello legale dell'attività professionale dello psichiatra si basa sull'esistenza di una controversia. La complessità delle questioni medico-legali inevitabilmente porta alla formazione di due posizioni po­larizzate che si fronteggiano nel tentativo di fornire la ve­rità a chi è deputato ad accertare i fatti. Gli psichiatri testimoniano o forniscono la propria valutazione professionale secondo il ruolo di testimo­ne esperto (o perito) .

Il più comune ruolo di uno psichiatra nel corso di un pro­cesso è dunque quello di perito . È di solito una delle parti a richiedere allo psichiatra di svolgere l'ufficio di perito; è raro che i medici abbiano il ruolo di periti indipendenti che riferiscono direttamente al tribunale. Spesso ciascuna delle parti ingaggia un perito: ciò può condurre a uno scenario noto come battaglia di periti in cui i due periti esprimono opinioni contrapposte.

Valutazioni su mandato del tribunale sono definite consulenze tecniche d'ufficio ( CTU ); valutazioni su mandato di una delle parti in causa vengono definite consulenze tecniche di parte ( CTP ).

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Mobbing e patologie psichiatriche

Una delle situazioni nelle quali sovente è richiesta la consulenza peritale dello psichiatra è quella relativa a cause di lavoro ed alla valutazione del danno biologico di natura psichiatrica di quello che viene comunemente definito ' mobbing '. La valutazione clinica psichiatrica delle patologie causate dal mobbing non è agevole anche, ma non solo, perché in tale contesto è possibile trovarsi di fronte a pazienti che strutturano un disturbo psicopatologico certamente derivabile dal mobbing, di fronte a pazienti già affetti da una qualche patologia psichiatrica, di fronte a pazienti 'vulnerabili' nei confronti del disturbo psichiatrico, di fronte a soggetti che hanno presentato in precedenza un disturbo psichiatrico e nei quali il mobbing può agire come fattore destabilizzante, attivando quindi una patologia già esistente, aggravandola o facilitando una ricaduta.

Tutto ciò rende pienamente ragione delle difficoltà che si presentano ai medici chiamati ad esprimere un parere medico - legale nell’ambito delle controversie aventi come oggetto le patologie da mobbing.

Ogni lavoratore, indipendentemente dalle caratteristiche della propria personalità, può essere oggetto di mobbing, anche se alcune caratteristiche individuali o situazionali sembrano poter favorire l’insorgenza di una condizione di tal genere.

Il protrarsi della condizione di più o meno grave disagio in ambito lavorativo induce nella vittima una serie di alterazioni del benessere con manifestazioni nella sfera neuropsichiatrica.

Precoci possono essere infatti i segnali di allarme psicosomatico (cefalea, tachicardia, gastroenteralgie, mialgie, disturbi dell’equilibrio), emozionale (ansia, tensione, insonnia) e comportamentale (anoressia, bulimia, tendenza al potus, dipendenza da farmaci).

Nelle situazioni in cui lo stress indotto dalla violenza morale e psicologica perdura nel tempo tali sintomi possono organizzarsi in veri e propri quadri sindromici.

Le patologie più frequentemente riscontrate nei casi di danno biologico da mobbing rimandano prevalentemente a quadri nosograficamente inquadrabili, secondo i criteri del DSM, nell’ambito
del Disturbo d’Ansia Generalizzato ,
del Disturbo dell’Adattamento ,
del Disturbo Distimico
del Disturbo Post Traumatico da Stress ,

anche se studi recenti dimostrano un aumento delle patologie coronariche nei soggetti sottoposti a 'mobbing'.

Perizia e responsabilità penale

Nell'ambito di un procedimento penale il giudice può, nel dubbio di una eventuale psicopatologia dell’imputato,chiedere l’ausilio di un perito psichiatra che deve esprimere la propria opinione professionale circa la capacità di intendere e di volere dello stesso: e in caso negativo il reo, anche se confesso, non è più imputabile: è questa la perizia psichiatrica nell'ambito di un procedimento penale .

La perizia psichiatrica in tale ambito è inerente il concetto di responsabilità penale . Secondo tale concetto, che attiene la capacità di discernimento e di libera autodeterminazione, l'autore di un reato non può essere punito se incapace di "rispondere" dei suoi atti.
"Nessuno può essere punito per un'azione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commesso con coscienza e con volontà ... ". Secondo questa norma, la responsabilità penale dell'autore di un reato, s'identifica con il possesso della generica capacità di coscienza e volontà.
L'imputabilità è definita come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, laddove la capacità di intendere è l'attitudine del soggetto a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge intorno a lui e di cogliere il valore sociale positivo o negativo dei suoi atti ; essa presuppone l'idoneità psichica di comprendere o discernere le proprie azioni od omissioni ed i motivi della propria condotta.

Si è molto discusso, specie da parte degli psichiatri forensi, sulla normativa che prevede il riconoscimento di un'infermità che escluda o limiti grandemente la capacità di intendere o di volere al momento del reato.

Il concetto di infermità, oggi che ha perduto il legame che aveva in passato con il termine follia, è divenuto vago e indeterminato ed ha perduto per la psichiatria ogni valore da quando si è scoperto, si è preso coscienza, che il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un'entità complessa, non definibile, in ordine alla quale vi sono poche certezze circa l'eziologia e che in definitiva è la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genico, la costituzione, le vicende di vita, gli stress, il tipo d'ambiente, l'individuale plasticità dell'encefalo, i meccanismi psicodinamici, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi.

Oggi non esiste più la malattia mentale nel senso classico del termine e nessuno psichiatra potrebbe onestamente darne una definizione ; oggi esiste una visione multifattoriale integrata della malattia mentale.

Il procedimento della perizia dipende dunque in misura notevole dalla posizione del perito psichiatra in ordine alle teorie della personalità, soprattutto se il metodo adottato non è induttivo con raccolta e valutazione dei dati, ma deduttivo, dove i dati vengono riguardati a partire da una teoria generale. I risultati delle perizie, per il loro carattere empirico, vengono quindi quasi sempre offerti come dichiarazioni di probabilità .

“Lo psichiatra diventa veramente un giudice. Egli fa veramente un atto di istruzione. E non lo fa a livello della responsabilità giuridica degli individui, ma della loro colpevolezza reale. Per contro, il giudice si sdoppia di fronte al medico, perché, a partire dal momento in cui emetterà la sua sentenza, vale a dire la sua decisione di punire non tanto il soggetto giuridico di un’infrazione definita come tale dalla Legge, ma l’individuo che è portatore di tutti i tratti di carattere così definiti, a partire dal momento in cui avrà a che fare con questo doppione etico – morale del soggetto giuridico, il giudice, punendo, non punirà l’infrazione. Egli potrà permettersi il lusso, l’eleganza o la scusa di imporre a un individuo una serie di misure correttive, di misure di riadattamento, di misure di reinserimento. Il vile mestiere di punire si trova così trasformato nel bel mestiere di guarire . E’ a questo rovesciamento che serve, tra l’altro, la perizia psichiatrica.”.
(M. Foucault, Gli Anormali, 1975)

Francesco Giubbolini, psichiatra

psicologo siena
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